Abusiva concessione credito riconosciuta quando l'impresa finanziata si trovi in stato in stato di crisi o di difficoltà economica
Con sentenza 3616/2020, il Tribunale di Napoli - Sez. specializzata in materia di Impresa - fa il punto sui principi che assistono l'azione di risarcimento danni per abusiva concessione di credito nei confronti della banca che abbia concesso finanziamenti all'impresa in stato di crisi, aggravandone lo stato di dissesto patrimoniale.
Affinchè possa dirsi abusivo, è necessario che il finanziamento sia avvenuto in assenza ( o senza edeguata valutazione ) di uno specifico piano industriale da cui possa desumersi che l'erogazione di liquidità sia protesa ad un concreto risanamento dell'impresa, in termini di proficuità del ricorso ad ulterire indebitamento, e che sia assicurata la formazione di risorse sufficienti a garantirne la restituzione.
Il ricorso a nuovi fianziamenti da parte dell'impresa in crisi non è di per sè abusivo, come confermato dal riconoscimento della prededuzione in favore delle banche in sede concorsuale, ove l'impresa finanziata si trovi poi nella necessità di accedere ad una misura di disciplina della crisi, ma è necessario che avvenga a determinate condizioni, ovvero che le banche si attengano scrupolosamente alla normativa in materia ( Circolare Banca D'Italia n. 263 del 27.12.2006 e successive integrazioni), in particolare acquisendo, ai fini della valuazione del merito creditizo, non solo il piano industriale ed i bilanci societari, ma anche utilizzando "ogni strumento conoscitivo disponibile".
La relativa azione giudiziale può essere proposta in uno alle azioni di responsabilità nei confronti dei componenti dell'organo gestorio e/o di controllo, purché la condotta della banca abbia concorso con quella di costoro nella causazione dello stato di dissesto patrimoniale ed in tal caso, configurandosi quale azione di massa, la legittimazione spetta anche al curatore fallimentare.