Ammortamento alla francese non è fonte di anatocismo.
La Cassazione torna sull'ammortamento alla francese e sulla cumulabilità delle diverse tipologie di interessi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia determinato ai sensi della normativa antiusura.
Con ordinanza del 20.5.20, n. 9237, la Suprema Corte riassume orientamenti già acquisiti in sede di legittimità ma talvolta disattesi dai Giudici di merito, ribadendo in primis che il sistema di rimborso dei finanziamenti secondo il cd. ammortamento alla francese non costituisce pratica bancaria anatocistica vietata dall'art. 1283 c.c., in quanto il computo degli interessi dovuti dal soggeto finanziato avviene sempre sul residuo da rimborsare e non sull'intera somma erogata.
In secondo luogo, chiarisce che, pur non avendo una differenziazione netta sul piano funzionale perchè entrambi diretti a remunerare la banca, gli interessi corrispettivi e quelli moratori assolvono ad una diversa esigenza causale, essendo i primi connessi alla messa a disposizione della somma mutuata ed i secondi al ritardo nel pagamento delle rate di rimborso. Pertanto essi non si sommano ai fini del rilevamento del tasso soglia e l'eventuale illegittimità degli uni non comporta automaticamente l'illegittimità anche degli altri.