Accertamento tributario su movimenti bancari non contabilizzati
Con ordinanza n. 9433/2020, la Cassazione torna sulle presunzioni tributarie derivanti da prelievi e versamenti bancari non contabilizzati, specificando che essa, prevista dalla normativa in tema di accertamento, non trova applicazione in riferimento a lavoratori autonomi e professionisti, ma solo in relazione ai soggetti imprenditori.
Si tratta di presunzione tributaria di omessa inclusione degli importi oggetto dei movimenti bancari nella base imponibile, che ammette però prova contraria da parte del contribuente accertato, che potrà dimostrare che le somme non sono derivanti dall'attività di impresa e quindi non sono assoggettate a tassazione, come ad esempio in caso di donazione infraparentale.
Si ricorda che già nel 2014 la Corte Costituzionale ( Sent. 228/2014) ebbe a dichiarare l'illegittimità della presunzione tributaria relativa ai prelievi in contanti da conti correnti di imprenditori e professionisti, ritenendo del tutto irragionevole che il mero ritiro di contanti potesse ex se costituire prova presuntiva di evasione fiscale.