Settori di Interesse
Le competenze dell'Avvocato Massimo Postiglione, acquisite nel corso della pluriennale esperienza in ambito forense e stragiudiziale, si dipanano lungo i molteplici settori del diritto civile, qui descritti in un elenco sintetico e non esaustivo.
Diritto dell'Ambiente
Il diritto ambientale è quella branca del diritto che si occupa della tutela e salvaguardia dell’ambiente. Si manifesta a livello sovranazionale, nazionale e regionale.
Nell’ordinamento italiano la tutela dell’ambiente è garantita dalla Costituzione, in particolare:
• 9 «La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»;
• 32 «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della colletività»;
• 117 «Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: […] tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali».
La disciplina codicistica ordinaria civile e penale è inoltre rivolta a tutelare non direttamente l’ambiente, ma gli interessi dell’uomo, quindi anche le risorse ambientali di cui l’uomo necessita.
Le norme codicistiche sono applicabili se viene dimostrata la lesione all’interesse tutelato, e il risultato si traduce generalmente in:
• azione risarcitoria, in forza della quale il colpevole è tenuto a risarcire il danno che ha causato;
• azione inibitoria, attraverso cui il colpevole è tenuto a interrompere la condotta dannosa intrapresa.
Le norme speciali hanno invece natura formale: sono applicabili quando il comportamento di un soggetto non rispetta la forma e le modalità previste dalla legge (ad es. emette fumi con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti tabellari fissati dalla legge) ed il risultato della loro applicazione è in genere una sanzione pecuniaria o una limitazione della libertà personale.
Diritto Bancario
Il diritto bancario è quella branca del diritto che attiene alla banca come istituzione e come soggetto attivo o passivo di rapporti giuridici. In base a questa distinzione, possono immediatamente individuarsi due diverse prospettive di studio della materia.
La prima è quella dello studio dell’istituto di credito in senso statico-pubblicistico, nella sua dimensione giuridica, nei rapporti giuridici attivi e passivi con gli organi di vigilanza, la seconda è quella dinamica-privatistica, come studio dell’attività dell’istituto bancario, delle esigenze economiche che l’istituzione creditizia è volta a soddisfare, degli strumenti giuridici dei quali questa si serve.
In particolare, secondo la definizione introdotta dal Testo Unico Bancario (TUB), ossia il D.Lgs. 385 del 1993, che disciplina l’attività bancaria, la Banca è un’impresa la cui attività consiste nella raccolta del risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito.
La definizione appena data consente di individuare i due nuclei sostanziali del diritto che regola l’attività bancaria, corrispondenti ai due principi costituzionali di riferimento: il principio di libera iniziativa economica e il principio di tutela del risparmio e accesso all’investimento. Tali principi pervadono tutta la materia, e vanno tenuti in costante coordinamento con i principi Costituzionali fondamentali.
Collateralmente le banche possono esercitare, oltre all’attività bancaria vera e propria, così come poc’anzi definita, attività finanziarie “ausiliarie”, connesse o strumentali all’attività bancaria, come specie del più ampio genere di attività finanziaria.
Specificamente, le attività di studio dell’avv. Postiglione si riferiscono alle diverse tipologie contrattuali bancarie (il conto corrente di corrispondenza, il deposito bancario, l’apertura di credito, l’anticipazione bancaria e lo sconto bancario), ponendo in particolar modo l’attenzione sul nesso tra la disciplina (privatistica) di queste ultime, e quella (pubblicistica) dell’attività bancaria, in relazione a correttezza, trasparenza e diligenza nei rapporti fra banca e cliente.
Diritto Tributario
Il presupposto del diritto tributario è che la copertura delle spese occorrenti per la sussistenza di un'organizzazione sociale deve potersi realizzare anche senza il consenso dei singoli e deve quindi discendere da una legge dello Stato.
L'articolo 23 della Costituzione italiana recita: "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge" (principio della riserva di legge). L'articolo 53 della Costituzione italiana impone: "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività".
Questi due articoli rappresentano la base e i limiti entro i quali il legislatore si può muovere. Innanzitutto nessun tributo può essere istituito se non mediante un atto avente forza di legge (riserva di legge); tutti i tributi sono dovuti in ragione della propria capacità contributiva; tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche siano essi cittadini o non cittadini, residenti o non residenti; il sistema tributario deve essere caratterizzato dal criterio della progressività per cui l'ammontare complessivo del peso tributario varierà in misura più che proporzionale al variare della capacità contributiva.
Diritto dei Consumatori
In una società che fa delle regole di mercato l’asse portante dell’intero assetto economico, non può non rivestire importanza cruciale la tutela del destinatario ultimo di ogni attività economica: il consumatore.
Il consumatore è tutelato come destinatario di beni, servizi, e messaggi, immessi sul mercato dalle imprese. Dunque l’esercizio della libertà di concorrenza, il corretto e uniforme funzionamento del mercato nel rispetto delle norme antitrust, l’erogazione ai consumatori finali di prodotti e di servizi nel rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, tributarie in materia di accisa, igienico-sanitarie, di quelle a tutela della salute pubblica e della pubblica sicurezza e di sicurezza stradale, ambientale, nonché di quelle del settore merceologico alimentare e non alimentare impongono alle aziende, ai professionisti ed agli operatori del diritto l’approfondimento sistematico di tutta la normativa a tutela dei consumatori.
Tale normativa ha subito un sostanziale riassetto in virtù del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, più comunemente noto col termine di Codice del Consumo.
In particolare, Il Codice del Consumo ribadisce e chiarifica alcuni fondamentali diritti dei consumatori:
• la tutela della salute;
• la sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
• una adeguata informazione, al diritto di recesso e ad una corretta pubblicita’
• l’educazione al consumo;
• la correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali;
• la promozione e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
• l’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.
Diritto delle Esecuzioni
Il processo esecutivo è rivolto alla soddisfazione dell’interesse del creditore, che deve ottenere ciò che gli è dovuto nel quadro e con le garanzie dell’ordinamento giuridico, nei limiti di quanto la legge o il giudice stabilisce. Si affianca (in molti casi in rapporto di strumentalità) al processo di cognizione, diversamente rivolto all’accertamento del diritto, all’ottenimento di una sentenza di condanna ovvero alla costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico.
Non ogni obbligazione è sottoponibile ad esecuzione in forma specifica: lo sono le obbligazioni di consegnare una cosa determinata (ma non quelle aventi ad oggetto cose generiche) e le obbligazioni il cui oggetto consiste in un fare fungibile (casi in cui la realizzazione dell’oggetto dell’obbligazione avviene tramite terzi, nominati dal giudice). Particolare caso di esecuzione in forma specifica è quello relativo all’obbligo di contrarre, che si attua con una sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto promesso ma non concluso (articolo 2932 c.c.).
Cosa diversa dall’esecuzione in forma specifica è il risarcimento in forma specifica: mentre la prima è un mezzo di attuazione del diritto, il secondo è un mezzo per la rimozione diretta dei danni derivanti dall’inadempimento. Nel codice è prevista anche l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di non fare (articolo 2933), ma in realtà si tratta di eseguire forzatamente un obbligo di fare (distruzione di un manufatto abusivo): in questi casi serve una sentenza che condanni il debitore a rimuovere l’opera.
Il primo atto dell’espropriazione forzata è il pignoramento, ossia un atto mediante il quale il creditore, anche per tramite dell’ufficiale giudiziario, imprime un vincolo di indisponibilità sui beni del debitore. Dopodiché si procede alla vendita forzata o all’assegnazione dei beni pignorati ed, infine, alla distribuzione della somma ricavata in favore del creditore procedente e dei creditori intervenuti. L’esecuzione forzata in forma secifica segue, invece, le specifiche forme procedimentali disciplinate dagli artt. da 608 a 611 c.p.c. nonché 2930 c.c. (per l’esecuzione forzata per consegna o rilascio) e dagli artt. da 2931 a 2933 c.c. e da 612 a 614 c.p.c. (per l’esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare). Infine, il processo di esecuzione, quale procedura esecutiva individuale, va distinta dalle procedure concorsuali.
Il debitore può contestare il diritto del creditore a procedere all’esecuzione forza proponendo l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., ovvero impugnare la regolarità formale del titolo o del precetto od anche i singoli atti del processo esecutivo, a norma dell’art. 617 c.p.c.. Infine, qualora i beni pignorati siano di proprietà di un terzo, questi può proporre l’opposizione di cui all’art. 619 c.p.c.
Crisi di Impresa
La nozione di crisi d’impresa rileva sia dal punto di vista giuridico che aziendalistico. Lo stato di crisi di un’impresa viene definito in relazione allo stato di insolvenza come una situazione connotata da minore gravità e riguarda tutte quelle situazioni degenerative economico-finanziarie dell’impresa potenzialmente idonee a sfociare nell’insolvenza medesima.
In ottica aziendalistica, la crisi si identifica come il venir meno delle condizioni di equilibrio economico e finanziario dell’impresa capaci di compromettere la prospettiva di continuità aziendale.
La nozione di crisi d’impresa sotto il profilo giuridico costituisce il presupposto per l’attivazione degli strumenti di composizione negoziale volti a scongiurare il fallimento.
Nel definire il fenomeno della crisi d’impresa dal punto di vista aziendalistico si deve partire dal presupposto che essa può nascere per cause molteplici. È un processo che può crearsi per svariati motivi di gestione aziendale che aggravandosi, nell’atto finale, può culminare in insolvenza.
Diritto di Famiglia
Il diritto di famiglia è la branca del diritto privato che disciplina i rapporti familiari in genere: parentela e affinità, matrimonio, i rapporti personali fra i coniugi, i rapporti patrimoniali nella famiglia, la filiazione, i rapporti fra genitori e figli, la separazione e il divorzio.
La Costituzione dedica alla famiglia tre articoli:
- l’art. 29 stabilisce che “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”;
- l’art. 30 stabilisce che “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”;
- l’art. 31 stabilisce infine che “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.
Da queste tre disposizioni costituzionali si possono desumere alcuni importanti principi:
- il principio di autonomia della famiglia,
- il principio di uguaglianza fra i coniugi,
- il principio di tutela dei figli nati fuori dal matrimonio,
- il principio dell’autonomia educativa,
- il principio del sostegno pubblico ai compiti educativi della famiglia.
Diritto del Lavoro
Il diritto del lavoro è quel ramo del diritto che studia la disciplina degli aspetti ed i problemi attinenti alla disciplina del lavoro, del rapporto di lavoro, e tutte le tematiche ad esso collegate. Si tratta di una disciplina che è nata e si è sviluppata per regolare e attenuare le problematiche sociali sorte con la rivoluzione industriale.
Esso riguarda la regolamentazione delle relazioni tra datore di lavoro e lavoratore a quella delle relazioni sindacali (oggetto propriamente del diritto sindacale) a quella attinente alle assicurazioni sociali e previdenziali (di cui si occupa il diritto della previdenza e della sicurezza sociale). È uno di quei rami del diritto che più direttamente risente dell’influenza della situazione economica generale, occorrendo tradurre in norme e concetti legislativi le concezioni ideologiche o statalistiche del sistema di riferimento.
Lo Statuto dei Lavoratori
Il testo dello Statuto dei lavoratori contiene norme relative a numerose previsioni specifiche, su alcune delle quali si sofferma in modo dettagliato. Si divide in un titolo dedicato al rispetto della dignità del lavoratore, in due titoli dedicati alla libertà ed all’attività sindacali, in un titolo sul collocamento ed in uno sulle disposizioni transitorie. La sua introduzione provocò importanti e notevoli modifiche sia sul piano delle condizioni di lavoro che su quello dei rapporti fra i datori di lavoro, i lavoratori e le loro rappresentanze sindacali.
Diritto Societario
Il diritto societario è una branca del diritto commerciale che studia le questioni attinenti alla vita societaria e al rapporto tra questa e i propri soci.
In particolar modo regolamenta la formazione, gestione e scioglimento di strutture societarie, formate dall’unione di più persone od enti pubblici o societari, allo scopo di raggiungere un fine comune con la collaborazione di tutti i soci e con la messa in comune di un patrimonio.
Esistono diversi tipi si società:
Lo scopo di lucro è quello tipico della società che si propone di destinare ai soci i proventi dell’attività economica esercitata.
Lo scopo mutualistico (presente nelle cooperative e nelle mutue assicuratrici) è comunemente definito come quello di fornire ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che gli stessi otterrebbero sul mercato.
Si considera anche esistente uno scopo consortile, tipico dei consorzi istituiti in forma di società ex art. 2615 ter c.c., che consiste nel supportare le imprese consorziate nella disciplina o nello svolgimento in comune delle rispettive attività economiche.
Per la valida costituzione di una società non è necessario scegliere in maniera esplicita uno dei tipi previsti dalla legge.
Due sono i grandi sottoinsiemi in cui si raggruppano le società lucrative: le società di persone e le società di capitali.
Più in particolare, le società di capitali sono caratterizzate da un’autonomia patrimoniale perfetta e così
- I soci rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita, salvo:
- il socio accomandatario di una società in accomandita per azioni, per le obbligazioni sorte nel periodo in cui svolgeva le funzioni di amministratore;
- il socio unico di S.r.l. e S.p.A., ove non abbia adempiuto agli obblighi pubblicitari e relativi ai conferimenti in denaro connessi a tale condizione;
- I creditori particolari dei soci non possono pretendere che la quota sociale del rispettivo debitore sia liquidata dalla società.
Le società di persone, al contrario, vedono un’autonomia patrimoniale imperfetta. Ne consegue che:
- I soci sono, in via sussidiaria (il beneficio d’escussione opera diversamente, a seconda del tipo sociale), illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni della società, salvo alcune eccezioni stabilite dalla legge: socio accomandante di una società in accomandita semplice;
- dai soci stessi possibilità prevista unicamente nel disciplina delle società semplici), per mezzo di un patto portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, ex art.2267 c.c.;
Sono società di persone:
- La società semplice
- la società in nome collettivo (s.n.c.)
- la società in accomandita semplice (s.a.s.).
Sono società di capitali:
- la società per azioni (s.p.a.)
- la società a responsabilità limitata (s.r.l.)
- la società in accomandita per azioni (s.a.p.a.).
Sono società cooperative: le società caratterizzate da scopo mutualistico.
Locazioni e Condominio
In diritto si definisce locazione il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a fare utilizzare ad un altro soggetto (conduttore o locatario/a) una cosa per un dato tempo, in cambio di un determinato corrispettivo.
Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie a mantenere l’immobile in buono stato locativo, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.
Si possono distinguere differenti figure di locazione:
- locazione di beni mobili (ed in particolare di beni mobili registrati);
- locazione di beni immobili non urbani;
- locazione di beni immobili urbani.
Il Condominio
Il condominio è un tipo particolare di comunione che si verifica quando in un edificio due o più persone sono ciascuna proprietarie di una unità immobiliare in via esclusiva e insieme sono proprietarie delle parti comuni. Tale comunione è forzosa, il che vuol dire che un condomino non può rinunciare al diritto su tali parti comuni per sottrarsi al pagamento delle spese (art. 1118, comma 2 c.c.). Per estensione il termine legale condominio viene utilizzato anche per definire la tipologia degli edifici a più piani, suddivisi in appartamenti.
Il diritto condominiale si occupa della disamina ed interpretazione di fatti ed eventi che possono verificarsi tra i condomini, ovvero tra gli stessi e l’amministratore.
Mediazione
La mediazione civile è un istituto giuridico italiano per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili. L’istituto è finalizzato alla deflazione del sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo. Esso, infatti, rappresenta uno dei pilastri fondamentali della riforma del processo civile.
La mediazione civile ha lo scopo di far addivenire le parti ad una conciliazione attraverso l’opera di un mediatore, vale a dire un soggetto professionale, qualificato e terzo che aiuti le parti in conflitto a comporre una controversia. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di una composizione non giudiziale del problema senza attribuire ragioni e torti. Il compito principale del mediatore (organismo pubblico o privato controllato dal Ministero della Giustizia) è quello di condurre le parti all’accordo amichevole. Soltanto in caso contrario, egli può proporre alle parti una soluzione della controversia.
La mediazione civile è sostanzialmente suddivisa in due categorie: mediazione obbligatoria e mediazione facoltativa.
Mercato Finanziario
Il mercato finanziario è un luogo ideale nel quale vengono scambiati strumenti finanziari di varia natura a medio o lungo termine, mediante il trasferimento del risparmio dai soggetti che lo accumulano (soprattutto le famiglie) ai soggetti che lo richiedono (imprese e Stato).
Lo scambio tra strumenti finanziari e moneta consente la redistribuzione dei rischi economici, perché vengono assunti in parte dagli acquirenti degli strumenti finanziari.
Il diritto del mercato finanziario disciplina le modalità con cui tale scambio avviene, ossia l’appello al pubblico risparmio, da parte degli operatori finanziari, in un’ottica di tutela costituzionale del risparmio.
In particolare, l’attività di studio del diritto dei mercati finanziari non può prescindere dai principi costituzionali di ordinamento e da tutte le altre fonti normative relative ai suddetti mercati, con riferimento alla disciplina legislativa inerente le autorità preposte alla pubblica vigilanza, così come la regolamentazione dell’intermediazione finanziaria e degli strumenti di intermediazione mobiliare, quali forme e contratti di gestione individuale e collettiva del risparmio.
Urbanistica ed Edilizia
L’urbanistica è la disciplina dell’uso del territorio comprensiva degli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le opere di salvaguardia e di trasformazione del suolo e la protezione dell’ambiente ed è affidata alla competenza legislativa concorrente delle Regioni.
Il governo del territorio e l’attività edile sono da sempre oggetto di una particolare attenzione da parte del legislatore, il quale, in ragione della pluralità di interessi sottesi a tali delicate materie, è sovente intervenuto con una normativa non sempre accompagnata da un idoneo coordinamento o dalla dovuta chiarezza.
A tale difficoltà è stato posto rimedio, sia pure in forma parziale, mediante il D.P.R. n.380 del 2001, il cd. Testo Unico dell’edilizia, il quale rappresenta, al momento, un valido punto di partenza per lo la trattazione sia della materia dell’urbanistica (piano regolatore generale e pianificazione attuativa) che dell’edilizia (attività libera, interventi subordinati al permesso di costruire e alla denuncia di inizio attività).
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Viene riconosciuto che nell’ambito della categoria della ristrutturazione edilizia rientrano gli interventi di demolizione e fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volume, area di sedime e caratteristiche dei materiali a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. Inoltre, alla luce del combinato disposto degli artt. 10 e 22, se rimangono invariati volume, sagoma, prospetti e superfici, nonché numero delle unità immobiliari e, nei centri storici, anche le destinazioni d’uso, per tali interventi sarà sufficiente la denuncia di inizio attività.
ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA
Vengono espressamente elencati gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
- manutenzione ordinaria
- interventi volti alla eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni, ovvero manufatti che alterino la sagoma dell’edificio
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo
PERMESSO DI COSTRUIRE
La concessione edilizia si chiamerà permesso di costruire. Essa sarà obbligatoria per interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia che comporti aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti e delle superfici nonché, limitatamente agli immobili compresi in zona A, mutamenti della destinazione d’uso. Viene riconosciuto alle regioni il potere di individuare con legge quali altri interventi subordinare a permesso di costruire. La violazione di queste norme regionali non comporta l’applicazione delle sanzioni penali.
AGIBILITÀ
Sono ricondotti ad unità i termini di abitabilità ed agibilità, con conseguente accorpamento del procedimento assoggettato a termini perentori e successiva formazione del silenzio assenso
Diritto Assicurativo
Il diritto delle assicurazioni è il complesso delle norme che disciplinano i vari aspetti del contratto di assicurazione, per mezzo del quale ci si garantisce contro il verificarsi di un evento futuro e incerto, il rischio, dannoso per la propria salute o patrimonio. Affinché si concluda validamente un contratto di assicurazione , occorre che il rischio sia esistente e che non sia controllabile da nessuna delle due parti , più precisamente, si parla dell’esistenza di un’alea di rischio (rischio aleatorio).
L’assicurazione, quindi, ha lo scopo di “trasformare il rischio in una spesa”: infatti attraverso la stipula di un contratto, l’assicurando intende “quantificare” il danno patrimoniale che esso avrebbe se il rischio si verificasse.
Attraverso il versamento del premio, quindi, la società accolla a sé la gestione dell’eventualità del verificarsi dell’evento (detto “sinistro”) al concretizzarsi dello stesso, corrispondendo all’assicurato (ovvero agli eventuali eredi e/o beneficiari da quest’ultimo indicati) il capitale o la rendita, nel caso di assicurazioni sulla vita, pattuito.
Il costo determinato, detto “premio assicurativo” viene calcolato in base alla probabilità che l’evento stesso si verifichi. Questa viene determinata sulla base di svariati elementi, i cui principali possono così essere riassunti:
- tavole statistiche (attuariali);
- esperienza mutualistica dell’impresa (fabbisogno dell’impresa);
- esperienza mutualistica del mercato nel detto rischio.
I contratti assicurativi possono essere sottoscritti come libera scelta tra individui (o società) e società di assicurazione e possono riguardare i più svariati campi (assicurazioni sul verificarsi di infortuni, di malattie, di incidenti, di eventi naturali, ecc.). Indipendentemente da svariati altri aspetti di dettaglio, conviene soprattutto osservare che questa branca giuridica regola sia l’attività delle imprese assicurative, sia ogni questione attinente alla “genesi” ed alla “vita” delle polizze, che in un certo senso rappresentano l’espressione più manifesta dell’attività industriale di tali società commerciali.