Accertamento Tributario : la Cassazione ribadisce la nullità per mancato contraddittorio



16/06/2020 | 18:31

La Cassazione ( ordinanza 5254/2020 ) conferma l'orientamento garantista secondo cui, in caso di accertamento mediante accesso o ispezione presso la sede dell'attività, l'Ufficio tributario deve provocare, secondo specifica norma contenuta nello Statuto del Contribente,  il contradditorio preventivo a pena di nullità dell'avviso.

Si tratta di nullità  che non richiede alcuna prova di ciò che il contribuente avrebbe potuto opporre in caso di avvenuto contradditorio, perché espressamente prevista dalla norma a monte. 

Il principio è posto  solo per il caso di accesso o ispezione nei locali del contribuente, non nel caso di accertamento "a tavolino". Appare però necessaria un'interpretazione aggiornata dello Statuto del Contribuente, che nel 2020 compie i 20 anni dalla sua entrata in vigore, perché grazie agli enormi sviluppi della rete, oggi, anche con un accertamento che si svolge  presso gli uffici finanziari, può essere compiuta un'attività fortemente invasiva dell'organizzazione lavorativa o aziendale del contribuente e quindi il contraddittorio preventivo dovrebbe, in tali casi, essere sempre previsto.

      

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