Accesso ai documenti bancari: cadono tutti i limiti a carico del cliente
Con ordinanza dell'11 marzo 2020 gli Ermellini hanno tolto ogni dubbio sulla possibilità per i clienti delle banche di ottenere la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con gli Istituti di Credito senza particolari limitazioni e forme.
E' noto che l'art.119 TUB consente ai clienti di richiedere la documentazione attinente ai rapporti in corso o pregressi, imponendo alla banca di ottemperarvi entro 90 giorni. Si riteneva in passato che, ove la banca non provvedesse ad adempiere alla richiesta del cliente, quest'ultimo fosse costretto ad un'azione giudiziaria diretta esclusivamente ad ottenere i documenti necessari per il ricalcolo delle somme e degli interessi pagati, per poi procedere con una diversa azione giudiziale alla richiesta di rimborso.
Questa precedente interpretazione creava non pochi ostacoli, anche in termini di costi, a carico del cliente interessato ad ottenere il rimborso di spese ed interessi versati in eccedenza alla banca. Oggi invece questa limitazione può ritenersi definitivamente caduta e quindi è possibile con unica azione giudiziale ottenere sia la documentazione necessaria al ricalcolo, sia la restituzione delle somme versate in eccesso.